Il Derby dello Stadio Celeste e la Morte di Antonino Currò (17 Giugno 2001)
Il 17 giugno 2001, lo Stadio Giovanni Celeste di Messina fu teatro di una delle pagine più drammatiche e oscure della storia del calcio italiano, durante la finale di ritorno dei play-off di Serie C1 (girone B) tra Messina e Catania.
L’accesa rivalità sportiva e campanilistica tra le due sponde dello Stretto degenerò in un sistematico lancio di petardi e oggetti contundenti prima del fischio d’inizio e per tutto il primo tempo. Pochi istanti prima dell’avvio della ripresa, dal settore della Curva Nord occupato dalla tifoseria etnea venne esploso un ordigno pirotecnico ad altissimo potenziale (un razzo nautico di segnalazione a paracadute a traiettoria tesa). Il proiettile travolse la rete metallica divisoria e colpì alla testa il giovane tifoso messinese Antonino (Tonino) Currò, 24 anni, posizionato nella vicina gradinata.
Trasportato d’urgenza all’Ospedale Policlinico di Messina in condizioni disperate per via di gravissimi traumi cranio-encefalici, il giovane spirò il 2 luglio 2001 dopo quindici giorni di coma irreversibile.
Scheda Sinottica Giudiziaria e di Ordine Pubblico
- Codice Scheda:
SCHEDA-2001-CELESTE- Data Evento: 17/06/2001 (gara) – 02/07/2001 (decesso della vittima).
- Luogo: Messina, Stadio Giovanni Celeste (tra Curva Nord ospiti e Gradinata locali).
- Tipologia / Natura Evento: Violenza da stadio con uso di armamenti pirotecnici navali vietati, omicidio colposo/preterintenzionale, carenza strutturale dei dispositivi di pubblica sicurezza.
- Conseguenze Giudiziarie e Precedenti: Indagini penali per identificare i responsabili materiali del lancio; imponente contenzioso civile per il risarcimento del danno parentale sfociato nella storica Sentenza n. 665/2026 della Corte Suprema di Cassazione, che ha sancito l’esenzione del Comune di Messina e accentrato la responsabilità civile sul Ministero dell’Interno (Viminale) per omessa perquisizione e vigilanza.
- Fonti Documentali: Corte di Cassazione (Sentenza n. 665/2026), La Repubblica (18/06/2001 e 03/07/2001), Gazzetta del Sud, Tempo Stretto.
1. La Dinamica dell’Attentato allo Stadio Celeste
La finale di ritorno dei playoff 2000-2001 (dopo l’1-1 dell’andata al Cibali) attirò allo Stadio Celeste oltre dodicimila spettatori, con circa un migliaio di sostenitori etnei stipati nel settore ospiti della Curva Nord. L’impianto, vetusto e privo di standard moderni di contenimento:
- Presentava barriere metalliche basse e reti frangisassi inadeguate rispetto al rischio di lancio parabolare.
- Difettava di un filtraggio preventivo efficace: ai varchi d’accesso non vennero effettuate perquisizioni personali corporali sufficienti a intercettare ordigni pirotecnici marittimi, dotati di spolette a propulsione e cariche illuminanti ad elevatissimo calore.
- All’intervallo, mentre l’arbitro si apprestava a far riprendere la gara (poi vinta 1-0 dal Messina con gol su rigore di Sullo), il razzo partì con traiettoria radente, centrando in pieno Antonino Currò tra la folla inerme.
2. Le Conseguenze Istituzionali e l’Impatto sul Movimento Ultras
La tragedia provocò un moto di profondo sconcerto e condanna unanime in tutta Italia. Entrambe le tifoserie organizzarono veglie di cordoglio, e la Curva Sud del Catania prese pubblicamente e nettamente le distanze dall’accaduto, rifiutando qualsiasi giustificazione per l’introduzione di armi nautiche all’interno degli impianti sportivi.
L’episodio mise a nudo il fallimento del cosiddetto modello di contenimento reattivo (Fase 1): affidarsi alla semplice presenza di cordoni di polizia sul piazzale antistante senza pre-filtraggi, metal detector, tornelli e telecamere a circuito chiuso ad alta risoluzione esponeva il pubblico a rischi letali.
3. L’Evoluzione Giudiziaria: La Storica Sentenza della Cassazione Civile
Mentre sul piano penale l’identificazione certa del lanciatore materiale fu ostacolata dalla densità dell’ammassamento nella curva e dall’assenza di impianti di videosorveglianza dedicati, sul piano civile la famiglia Currò (assistita dall’avvocato Giuseppe La Face) promosse un’azione risarcitoria pluridecennale contro gli enti pubblici preposti alla tutela dell’incolumità:
- I Gradi di Merito (Tribunale e Corte d’Appello): Nei primi gradi di giudizio fu affermata la corresponsabilità civile del Ministero dell’Interno (per carenze nei controlli di pubblica sicurezza) e del Comune di Messina (quale ente proprietario dell’impianto, per inadeguatezza delle reti di protezione).
- Il Giudizio di Legittimità (Cassazione Civile n. 665/2026): La Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente escluso qualsiasi responsabilità del Comune di Messina, stabilendo che il municipio agì come mero organo esecutore delle prescrizioni vincolanti impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, senza alcuna autonomia o discrezionalità architettonica.
- La Responsabilità Diretta del Viminale: La Cassazione ha confermato che l’onere primario di prevenzione dell’introduzione di armi improprie ed esplosivi all’interno di stadi ad alto rischio compete esclusivamente all’Autorità di Pubblica Sicurezza statale (Ministero dell’Interno), tutelando integralmente il diritto al risarcimento riconosciuto ai congiunti della vittima.
Fonti e Rassegna Documentale
- Corte Suprema di Cassazione, Sentenza n. 665/2026, Sezione Civile – Responsabilità della Pubblica Amministrazione e Ministero dell’Interno per omessi controlli di sicurezza negli stadi, Roma, 2026.
- La Repubblica, Messina, razzo dallo stadio: muore ragazzo ferito nel derby col Catania, Archivio Cronaca, 3 luglio 2001.
- Gazzetta del Sud, Follia ultrà al Celeste: il dramma di Tonino Currò scuote l’Italia, 18 giugno e 3 luglio 2001.
- Tempo Stretto, Tragedia del Celeste 2001: la Cassazione assolve il Comune di Messina, risarcimento a carico del Viminale, Redazione Giudiziaria, 2026.
- 98zero, La Corte di Cassazione sul caso Tonino Currò: esclusa la responsabilità dell’ente locale, Messina, 2026.